Domanda implicita di condanna dell’assicuratore per mala gestio c.d. impropria

Nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno per “mala gestio” cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui (come nel caso di specie anche se la domanda veniva svolta dalla Compagnia in surroga dei diritti e delle azioni dell’assicurato) la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell’assicuratore. Ciò posto, non può trovare accoglimento la domanda di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. non potendosi ritenere temeraria l’azione proposta da parte attrice, considerato che in sede di appello, per come sopra chiarito, la domanda di mala gestio era stata solo implicitamente proposta.

Tribunale di Milano, sentenza del 16.10.2020, n. 6385

…omissis…

MM Assicurazioni s.p.a. costituendosi chiedeva il rigetto delle domande attoree, con condanna della controparte al pagamento delle spese e onorari di causa e al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 primo comma c.p.c.

A sostegno della domanda eccepiva tra l’altro l’efficacia di giudicato degli accertamenti di cui alle sentenze n.61/10 del Tribunale di Brindisi e n. 151/13 della Corte d’Appello di Lecce che non indicavano la convenuta tra i destinatari della condanna al risarcimento dei danni per il sinistro in causa ed espressamente escludevano la sussistenza di obblighi a carico di MM ulteriori rispetto al massimale versato.

Tanto premesso tale eccezione è fondata.

Già in sede di appello, infatti U chiedeva di “dichiarare e riconoscere essere tenuta la MM As.. ni s.p.a. al pagamento delle somme eventualmente dovute ai trasportati per rivalutazione del massimale e degli interessi stante il vincolo di solidarietà di tutti i coobligati e anche su tale presupposto chiedeva “la condanna alla restituzione delle somme corrisposte”.

Occorre dunque osservare che, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte “nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno per “mala gestio” cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui” (come nel caso di specie anche se la domanda veniva svolta dalla Compagnia in surroga dei diritti e delle azioni dell’assicurato) “la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell’assicuratore”

Tale domanda veniva del resto espressamente valutata dalla Corte di Appello di Lecce la quale escludeva la mala gestio a carico di MM e l’insussistenza di ulteriori obblighi a carico della stessa vista la corresponsione del massimale.

A nulla rileva che la Corte in tale sentenza abbia anche affermato che la domanda di mala gestio non era stata avanzata da alcuna delle parti, in quanto, evidentemente considerandola come presupposto implicito della domanda di condanna proposta da U, si pronunciava sul punto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sull’importo effettivamente riconosciuto ed in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014.

Non può trovare accoglimento la domanda avanzata da MM di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. non potendosi ritenere temeraria l’azione proposta da parte attrice, considerato che in sede di appello, per come sopra chiarito, la domanda di mala gestio era stata solo implicitamente proposta.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così dispone: rigetta la domanda avanzata da omissis condanna omissis a rifondere le spese di lite in favore di MM Assicurazioni s.p.a. che liquida in euro 13.430,00 (valori medi sull’importo riconosciuto); rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta.

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